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Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

2 Ottobre 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

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